CRITERI E PROCEDURE PER LE ASSEGNAZIONI DEI CONTRATTI NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO


L’art. 49 ter del d.lgs 177/2005, introdotto dalla Legge 220/2015 (Legge di Riforma Rai), stabiliva che:
  1. i contratti conclusi da Rai e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lo sviluppo, la produzione, la coproduzione, l’acquisto e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi ed opere audiovisive nonché le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, ivi inclusi gli appalti concernenti la fornitura di programmi aggiudicati a fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici - esclusi dall’applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 163/2006, ai sensi dell’art. 19 del codice stesso - non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall’art.27, comma 1, secondo periodo, del citato codice (ovvero: il preventivo inviato ad almeno 5 concorrenti, ove presenti sul mercato, se compatibile con l’oggetto del contratto);
  2. i contratti conclusi da Rai e dalle società interamente partecipate dalla medesima di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti sub (i) - non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal d.lgs 163/2006; il relativo affidamento deve avvenire però nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Tale disciplina è stata essenzialmente confermata nel TUSMAV all’art. 65, il quale corrisponde nella sostanza all’art. 49-ter del d.lgs 177/2005 con alcune modifiche di coordinamento normativo. L’art. 65 TUSMAV prevede, infatti, che:
  1. i contratti conclusi da Rai e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  2. i contratti conclusi da Rai e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti sub (i), di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento dei contratti di cui al presente punto (ii) avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), abrogando il D.Lgs. 163/2006, ha stabilito espressamente - in raccordo con le previsioni della Legge di Riforma Rai - che “All’articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1 e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice” (cfr. art. 216, comma 24).

In particolare:
  1. l’art. 17 del Nuovo Codice dei contratti pubblici contempla, inter alia, una categoria di “contratti esclusi” dall’applicazione delle procedure di gara sia analoga a quella di cui all’art. 19, comma 1, lett. b), del previgente D.Lgs. 163/2006 sia in larga parte coincidente con quella sub (i), prevista dall’art. 49-ter della Legge di Riforma Rai ed attualmente dall’art. 65 TUSMAV: si tratta, infatti, dei contratti “(…) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione e coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici ovvero gli appalti (…) concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici”;
  2. l’art. 4 del Nuovo Codice dei contratti pubblici stabilisce espressamente che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.
  3. il Nuovo Codice dei contratti pubblici non reca più, invece, una disposizione analoga a quella dell’art. 27 del previgente D.Lgs. 163/2006, il quale, tra l’altro, stabiliva l’obbligatorietà di uno specifico meccanismo competitivo anche per l’affidamento dei contratti esclusi, disponendo che: “L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno 5 concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto” (cfr. art. 27, comma 1, secondo periodo).
Alla luce delle modifiche legislative intervenute nel 2015 e 2016 (successivamente confermate nel TUSMAV), nel 2017 Rai ha proceduto al conseguente aggiornamento delle regole procedurali di affidamento dei contratti esclusi approvate dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell’anno 2014 e successive modifiche e integrazioni (Procedure 2014), semplificando ed ottimizzando altresì alcuni processi operativi, nell’ottica di una maggiore efficienza ed efficacia aziendale e nel rispetto del dettato normativo.

Le Procedure di affidamento aggiornate in base alla Legge di Riforma Rai e al Nuovo Codice dei contratti pubblici

I criteri seguiti nell’aggiornamento delle regole procedurali per l’affidamento dei contratti ad oggi previsti dall’art.65 TUSMAV, sono stati i seguenti:
  1. rispetto dei principi previsti dall’art. 4 del Nuovo Codice dei contratti pubblici e, segnatamente, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e, ove applicabili in relazione allo specifico oggetto del contratto, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
  2. garanzia della qualità delle prestazioni;
  3. adeguata separazione tra le unità/aree organizzative definite nell’organigramma Rai che, in funzione di richiedenti, identificano il fabbisogno e le unità/aree organizzative definite nell’organigramma Rai che svolgono e gestiscono le attività di affidamento contrattuale, in conformità al principio per il quale, nello svolgimento di qualsiasi attività aziendale, devono essere coinvolti soggetti diversi, dotati di adeguate competenze, in fase autorizzativa e attuativa gestionale;
  4. chiara identificazione delle responsabilità affidate al personale nella gestione operativa delle attività di affidamento e dei poteri autorizzativi interni;
  5. adeguata tracciabilità delle procedure. In particolare, i relativi atti aziendali/documenti devono essere conservati in modo tale da garantire l’efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del processo decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale ed autorizzativa ed adottando idonee misure di sicurezza a tutela della loro integrità ed eventuale riservatezza;
  6. utilizzo di condizioni standard uniformi nei confronti degli operatori economici, fatte salve le specificità delle singole fattispecie;
  7. esclusione di qualsiasi forma di discriminazione tra operatori economici italiani ed europei;
  8. gestione delle procedure di affidamento utilizzando preferibilmente strumenti telematici, ove disponibili e ove possibile;
  9. adeguata rotazione degli operatori economici, nell’ambito di contesti omogenei in termini di capacità tecnica e/o artistica e/o produttiva;
  10. rispetto - da parte di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle procedure di affidamento - della riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della loro funzione ed impegno degli operatori economici a rispettare analoghi obblighi di riservatezza, attraverso gli strumenti aziendali all’uopo previsti (ad es. sottoscrizione di specifica dichiarazione di riservatezza in sede di trattativa, all’interno del contratto affidato e/o in sede di presentazione delle offerte);
  11. rispetto del Codice etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) e della normativa anticorruzione.
Nell'ottica della massima apertura al mercato, Rai ha, inoltre, istituito un nuovo Albo Fornitori Rai che, a differenza del precedente ed in linea con le migliori prassi delle altre stazioni appaltanti, non ha più mera finalità di archivio, ma costituisce il prioritario strumento di individuazione dei soggetti che parteciperanno alle procedure competitive eventualmente indette da Rai sia nell'ambito del settore radiotelevisivo escluso dall'applicazione del Nuovo Codice dei contratti pubblici sia nell'ambito delle procedure di gara ad inviti previste dal Nuovo Codice dei contratti pubblici per il settore ordinario (i.e. contratti sotto soglia comunitaria).

Gli operatori economici che intendono iscriversi devono essere in possesso, inter alia, dei requisiti speciali descritti - in relazione a ciascuna Categoria merceologica - negli appositi Allegati al nuovo Regolamento Albo Fornitori Rai, requisiti che potranno essere diversificati a seconda che si tratti di Categorie merceologiche del settore radiotelevisivo ovvero di categorie merceologiche del settore ordinario (soggetto a gara).

A differenza del precedente, l'iscrizione al nuovo Albo Fornitori Rai è aperta, per qualsiasi Categoria merceologica, a tutti i soggetti che ne fanno richiesta, in possesso dei requisiti previsti.

Nel rispetto dei predetti principi e criteri generali, a seguito del richiamato processo di aggiornamento, Rai - salvo che non ricorrano i presupposti per la trattativa diretta, di cui infra e fatta salva la facoltà di adottare comunque le procedure di gara ordinarie previste dal Nuovo Codice dei contratti pubblici - continuerà ad affidare i contratti esclusi di cui alla Legge di Riforma Rai a seguito di espletamento di una procedura competitiva che coinvolgerà almeno 3 operatori economici, se esistenti sul mercato, selezionati tra quelli iscritti all'Albo Fornitori Rai (Albo), nel rispetto del principio della rotazione, fermo restando quanto segue. Qualora esigenze di maggiore apertura alla concorrenza o di rispetto del principio di rotazione lo suggeriscano ovvero le specifiche caratteristiche dell'iniziativa lo rendano necessario, Rai potrà invitare alle procedure competitive anche operatori economici non iscritti all'Albo che risultino, sulla base delle informazioni di mercato, in possesso di idonea capacità tecnico-professionale e di requisiti equivalenti a quelli previsti per l'iscrizione all'Albo.

Le procedure competitive, a seconda delle caratteristiche dell'iniziativa, possono essere:
  1. Procedura selettiva;
  2. Procedura selettiva negoziata;
  3. Confronto competitivo.
La Procedura selettiva negoziata ed il Confronto competitivo sono utilizzabili per l'affidamento di contratti che - a causa della particolare complessità tecnica e/o artistica e/o giuridica e/o finanziaria dell'oggetto dell'appalto - richiedono:
  1. nella Procedura selettiva negoziata, una negoziazione con gli operatori economici per migliorare ed implementare le offerte dagli stessi presentate, nel rispetto dei requisiti minimi dell'appalto già fissati da Rai nella relativa Richiesta di Offerta (RDO);
  2. nel Confronto competitivo, un dialogo con gli operatori economici finalizzato alla definizione della soluzione più idonea a soddisfare il fabbisogno Rai, ivi inclusa anche l'individuazione dei requisiti minimi dell'appalto.
A tutti gli operatori economici selezionati continueranno ad essere fornite da Rai le medesime informazioni ai fini della partecipazione alla procedura competitiva, attraverso il contestuale invio agli stessi di apposita ed analoga Richiesta di Offerta. Inoltre, nell'ottica della massima trasparenza, le sedute di apertura delle offerte e di attribuzione dei punteggi sono pubbliche, cioè aperte agli operatori economici interessati a parteciparvi ed i criteri di individuazione della migliore offerta sono resi noti agli operatori economici, sin dall'avvio della procedura, nella Richiesta di Offerta. Qualora sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a maggior garanzia di imparzialità, le offerte tecniche sono valutate da apposito Gruppo di Valutazione.

L'affidamento avverrà, invece, a Trattativa diretta, intendendosi per tale la negoziazione con un unico operatore economico, nei seguenti casi:
  1. contratti di importo inferiore alla soglia normativamente prevista per l'affidamento diretto;
  2. quando - per ragioni di natura tecnica o artistico/produttiva - un solo operatore economico è in grado di soddisfare lo specifico fabbisogno Rai.
Gli altri casi di affidamento a trattativa diretta coincidono sostanzialmente con le fattispecie previste dall'art. 63 del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

Le nuove regole varate all'esito del processo di aggiornamento sono entrate in vigore a partire dal 1° dicembre 2017, compatibilmente con le implementazioni/modifiche organizzative ed informatiche necessarie per la loro completa attuazione e, in particolare, le disposizioni relative al nuovo Albo Fornitori Rai sono entrate in vigore a decorrere dal 1 febbraio 2018.

Le controllate Rai

Per i criteri e le procedure relativi alle società Rai Cinema, Rai Com e Rai Pubblicità (interamente partecipate da Rai) che riguardano le assegnazioni dei contratti di cui all'art.65 TUSMAV, così come introdotto dalla Legge di Riforma, si prevede un collegamento con i corrispondenti documenti pubblicati nei siti delle medesime società.