Rai per la Sostenibilità

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Contratto di servizio 2010-2012 > segue da articolo 21


CAPO IV - PIATTAFORME TECNOLOGICHE, QUALITA' DEL SERVIZIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

 

Articolo 22

 

Neutralità tecnologica e competitiva

 

1. Con riferimento alla diffusione della programmazione televisiva, la Rai è tenuta a far sì che nella fase di passaggio dalle trasmissioni in tecnica analogica a quella digitale l'intera programmazione delle reti generaliste già irradiate sulla rete terrestre analogica sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica.

 

2. Al fine di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilità offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai è tenuta ad adottare le più opportune politiche di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione diffusa dalle reti generaliste e trasmessa in simulcast via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi.

 

3. La Rai, in conformità a quanto previsto al primo comma riguardo alla piattaforma tecnologica satellitare, si impegna a promuovere la diffusione di Tivùsat con particolare riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre e ad offrire agli utenti in regola con il pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, che ne facciano richiesta, la relativa smart card a fronte del rimborso dei costi a tal scopo sostenuti, quali i costi di acquisizione dagli aventi diritto, di transazione e di distribuzione.

 

4. La Rai potrà consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti.

 

Articolo 23

 

Qualità tecnica

 

1. La Rai individua nella qualità audiovisiva un tratto distintivo e irrinunciabile dell'offerta del servizio pubblico. La programmazione Rai è diffusa attraverso le reti di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale ed analogica e via satellite con una elevata qualità di immagine e suono, dedicando ad ogni canale l'opportuna capacità trasmissiva. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'allegato 1.

 

2. La Rai riconosce la qualità tecnica del servizio di radiodiffusione quale obiettivo strategico del servizio pubblico. A tal fine definisce indici e standard tecnici, anche in collaborazione con le competenti istituzioni, gli operatori di rete e l'industria; monitora costantemente la qualità tecnica del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza, per raccogliere segnalazioni di problematiche di qualità tecnica; collabora con istituti di ricerca; assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi.

 

3. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze e tenendo conto della specificità della missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, il Ministero assicura alla Rai tutte quelle necessarie per risolvere situazioni interferenziali, migliorare la qualità del servizio e sperimentare nuove tecnologie diffusive; la Rai, inoltre, può utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di cui al seguente art. 25, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello di concessione.

 

4. La Rai assicura un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, per quanto riguarda il servizio digitale corrispondente ad una "location probability" pari al 90% (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni - Radiocomunicazioni), salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica.

 

5. La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.

 

Articolo 24

 

Radiodiffusione sonora

 

1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

 

2. La Rai, ove occorra, migliora la qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.

 

3. La Rai incrementa il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e potrà estendere la sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).

 

4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

 

5. La Rai, anche attraverso consorzi, è tenuta a sviluppare concretamente le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi standard trasmissivi che costituiscono l'evoluzione del DAB, nel rispetto della regolamentazione adottata dall'Autorità, cooperando attivamente per lo sviluppo del mercato della radio digitale nell'osservanza del principio di neutralità tecnologica e competitiva.

 

6. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde medie di cui all'allegato 1. La Rai si impegna a presentare al Ministero, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di razionalizzazione del servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, finalizzato alla riduzione dei campi elettromagnetici irradiati, che garantisca al tempo stesso la copertura delle principali aree metropolitane e renda possibile la sperimentazione della modulazione digitale in standard DRM.

 

Articolo 25

 

Impiego dei collegamenti mobili

 

1. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio effettuato.

 

2. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate e la distanza delle tratte realizzate.

 

3. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz.

 

4. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

 

5. La Rai, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

 

Articolo 26

 

Ricerca e Innovazione

 

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai avvia trasmissioni in alta definizione e sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali l'evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il DRM, l'Alta Definizione, l'IPTV, il Wi-Max, la Web TV e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.

 

CAPO V - FINANZIAMENTO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

Articolo 27

 

Gestione economico-finanziaria e trasparenza nella comunicazione esterna

 

1. Nella gestione economico-finanziaria, la Rai è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 47 del Testo Unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall'Autorità. Il finanziamento di tali attività è assicurato con caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.

 

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento.

 

3. La Rai, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del Testo Unico, può svolgere, nell'ambito del proprio mercato di riferimento, comprendente l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale e le connesse attività strumentali e accessorie, attività commerciali inclusa l'offerta a pagamento in regime di concorrenza, assicurando che le stesse attività siano sviluppate direttamente o attraverso società controllate e comunque con modalità organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche.

 

4. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Autorità ed alla Commissione Parlamentare una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:

 

a)       alla densità di iscritti a ruolo per le famiglie soggette al pagamento del canone di abbonamento, articolata per area geografica regionale, provinciale e comunale e riferita agli abbonamenti alla televisione per uso privato, a indicazioni statistiche analoghe, laddove disponibili, per gli abbonamenti speciali, nonché ai ricavi da canone di abbonamento;

b)       alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);

c)       ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;

d)       agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

 

5. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:

 

a)       i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);

 

b)       le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata;

 

c)       i bilanci infrannuali al 30 giugno.

 

6. Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio pubblico, la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla società di revisione scelta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico, dall'Autorità da cui risulti, sulla base dell'apposito schema approvato dalla medesima Autorità, la destinazione delle risorse pubbliche e, in particolare, a fornire adeguata comunicazione circa i costi afferenti la programmazione televisiva e la programmazione radiofonica rientranti nell'ambito delle attività di servizio pubblico. La Rai è tenuta, altresì, a pubblicare i dati riferiti agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi di cui all'articolo 16. A tal fine la Rai, nella presentazione dei palinsesti, è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell'ambito dell'attività di servizio pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati.

 

7. La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo , eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico.

 

8. La fattibilità e le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal comma precedente saranno stabilite nell'ambito della Commissione paritetica di cui all'art. 29 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.

 

Articolo 28

 

Canone di abbonamento

 

 

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico, il Ministro dello Sviluppo Economico può avvalersi della commissione paritetica di cui all'art. 29, che provvederà a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.

 

2. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, la Rai metterà a disposizione del S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze in data 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, e dell'atto aggiuntivo approvato con decreto del Ministero delle finanze in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria, corrispondenti al costo di fornitura del servizio pubblico risultante dalla contabilità separata, saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.

 

4. Il Ministero si impegna ad individuare, anche con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, le più efficaci metodologie di contrasto all'evasione del canone di abbonamento, proponendo le opportune iniziative legislative e adottando le necessarie misure amministrative. A tal fine il Ministero si impegna ad istituire nel più breve tempo possibile uno specifico tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria. Il Ministero e la Rai, con cadenza annuale, riferiscono alla Commissione Parlamentare i risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico.

 

CAPO VI - MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

 

Articolo 29

 

Commissione paritetica

 

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, con l'obiettivo di definire - in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento - le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonché di valutarne il grado di compiutezza al fine di verificarne l'adempimento. La commissione potrà, su richiesta di una delle parti e tenendo conto di elementi oggettivamente riscontrabili:

 

a)       definire gli opportuni interventi volti a superare le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti;

 

b)       segnalare alle parti contraenti significative alterazioni del rapporto di proporzionalità e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, proponendo le misure idonee a ristabilirlo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 32.

 

2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della commissione stessa in funzione degli argomenti trattati e delle questioni di carattere interpretativo e applicativo del presente Contratto. Entro trenta giorni dalla costituzione, la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. La segreteria tecnico-organizzativa della commissione sarà curata dal Ministero.

 

Articolo 30

 

Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

 

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che - con carattere consultivo - esprime pareri ed avanza proposte in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 13 del presente Contratto.

 

2. La Sede è composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 13, e 6 nominati della Rai. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno annuale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta. Tale parere verrà regolarmente inviato, e se del caso direttamente illustrato, dai coordinatori al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare, all'Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati. La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro permanente sui temi dell'accessibilità e dell'usabilità, invitando a farne parte esperti nominati dalla Rai tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa dei diritti delle persone disabili. La Sede può altresì istituire ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l'audizione di singoli dirigenti e funzionari della Rai, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su specifiche questioni inerenti le sue attività. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività sulla base di quanto sarà stabilito nel Regolamento di funzionamento della sede di cui al successivo comma 3.

 

3. La Sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della Sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza annuale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere - anche in forma scritta - che verrà inviato al Ministero, alla Rai, alla Commissione Parlamentare, all'Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.

 

4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.

 

Articolo 31

 

Vigilanza, controllo e sanzioni

 

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera dell'Autorità n. 614/09/CONS recante "approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione" il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto, informando la Commissione Parlamentare degli atti eventualmente adottati in relazione all'attività svolta.

 

2. Il Ministero, nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, ha la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai.

 

3. La Rai è tenuta a trasmettere con cadenza semestrale al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare una relazione concernente gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e mette comunque a disposizione del Ministero e dell'Autorità ogni informazione ritenuta utile per l'espletamento delle attività anche di vigilanza di rispettiva competenza, in particolare con riferimento alla qualità della programmazione .

 

4. La Rai è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

 

5. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall'Autorità nei confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonché negli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cui il predetto articolo 52 rinvia.

 

CAPO VII - NORME FINALI

 

Articolo 32

 

Adeguamento del Contratto nazionale di servizio

 

1. Il Ministero e la Rai si impegnano a:

 

a)       adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza;

b)       procedere nello stesso periodo, sulla base delle segnalazioni e delle proposte della commissione paritetica di cui all'articolo 29 o di evidenze desumibili dal bilancio di separazione contabile, alla revisione del presente Contratto, al fine di ripristinare le più corrette modalità di esercizio del servizio, laddove il rapporto di proporzionalità e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, quale risultante dal presente Contratto di servizio, risulti significativamente alterato.

 

Articolo 33

 

Canone di concessione

 

1. Il canone annuo di concessione, salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza del presente Contratto, è disciplinato dall'art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000.

 

 

Articolo 34

 

Deposito cauzionale

 

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai costituisce, alla data di entrata in vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.

 

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

 

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

 

Articolo 35

 

Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari

 

1. La Rai fornisce la più ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

 

2. La concessionaria cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

 

Articolo 36

 

Entrata in vigore e scadenza

 

1. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre 2012. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

 

2. Entro il 1° luglio 2012 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del Contratto relativo al triennio 2013-2015.

 

3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

 

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.



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