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IL QUADRO NORMATIVO e regolamentare

Il corso del 2009 è stato caratterizzato dagli interventi legislativi di disciplina del settore radiotelevisivo di seguito illustrati.

Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive.

Le emittenti radiotelevisive pubblica e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine nazionale dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa italiana hanno adottato il 21 maggio 2009 il codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, impegnandosi a curare che: risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi; a diffondere un'informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell'indagato e dell'imputato, soddisfi comunque l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati; ad adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda, attraverso la rappresentazione e l'illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell'effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti; a rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti.

La promozione della distribuzione e della produzione di opere europee

Ai sensi dell'art. 6 e 44 del Testo Unico della Radiotelevisione (d.lgs. n. 177/2005), le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e riservano a opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Con delibera n. 66/09/CONS recante regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'AGCOM ha ribadito l'obbligo, per Rai, di destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizio e l'obbligo di riservare, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20% del tempo di trasmissione, di cui il 10% alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

La delibera n. 60/09/CSP dell'AGCOM, recante l'approvazione del Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che abroga la precedente regolamentazione, statuisce criteri vincolanti per disciplinare i rapporti tra produttori indipendenti e operatori della comunicazione e prevede altresì l'applicazione di sanzioni in caso di inosservanza del codice di condotta di cui gli operatori radiotelevisivi dovranno dotarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

L'Autorità, dopo aver chiarito che per 'diritti residuali' si intendono i diritti televisivi che residuano dopo il primo periodo di utilizzo da parte delle emittenti - fissato in tre anni per i documentari, sette per i cartoni animati e cinque per tutti gli altri generi - stabilisce che i diritti non utilizzati entro due anni dalla consegna del prodotto tornano in capo al produttore indipendente e che le quote di diritti residuali vengono attribuite dall'emittente ai produttori indipendenti in misura proporzionale alla partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione dei prodotti audiovisivi.

Inoltre, il Regolamento precisa che ogni diritto deve essere separatamente quantificato e che le negoziazioni con i produttori indipendenti devono essere trasparenti e concludersi in tempi ragionevoli e che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun operatore radiotelevisivo predispone un codice di condotta volto a disciplinare i rapporti con i produttori, al fine di garantire negoziazioni eque e trasparenti e distinte per singolo diritto.

Televisione Digitale Terrestre

L'articolo 8-novies della legge 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, alla luce delle censure sollevate dalla Commissione europea in materia di gestione delle radiofrequenze televisive con il parere motivato emesso nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086, ha modificato l'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (disciplina di fornitore di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri). I principali elementi della nuova legge sono:

a) la previsione del regime dell'autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete, anche nel periodo di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale terrestre;

b) la definizione di un calendario dello switch-off della televisione analogica per aree territoriali, ai fini di una progressiva digitalizzazione delle reti televisive da completare entro il 2012;

c) la definizione, da parte dell'AGCOM, delle procedure per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali.

Ciò nel rispetto del quadro normativo vigente, ai sensi del quale l'AGCOM è l'Autorità deputata a definire, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e ad approvare le procedure per l'assegnazione dei relativi diritti di uso. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008 è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze. Con il decreto del Ministro delle Sviluppo Economico del 13 novembre 2008 è stato, altresì, approvato il nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze che riserva al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHFIII, UHF-IV e UHF-V. Ciò ha consentito, tra l'altro, di assegnare all'emittente Europa 7, in esecuzione del noto giudicato del Consiglio di Stato, la frequenza relativa al canale 8 della banda III-VHF al fine del suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale.

Le attuali regole della televisione digitale terrestre contengono già alcune previsioni finalizzate all'accesso al mercato DTT attraverso il modello regolatorio che si basa su tre distinti regimi abilitativi per il settore della radiodiffusione televisiva digitale (fornitore di contenuti, fornitore di servizi, operatore di rete), il limite del 20% per i programmi della televisione digitale terrestre che possono essere diffusi da uno stesso fornitore di contenuti in ambito nazionale, la riserva, fino all'attuazione dello switch-off su tutto il territorio nazionale, del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri implementate dagli operatori esistenti attraverso il c.d. trading delle frequenze, a favore di fornitori di contenuti indipendenti dagli operatori di rete. In base a tale regime, non si richiede che un'impresa debba essere 'verticalmente' integrata per operare nel mercato della televisione digitale terrestre, come nel concreto risulta dall'ingresso in tale settore di imprese che agiscono anche in qualità di operatori di rete. Secondo l'attuale regime normativo i diritti di uso delle frequenze sono assegnati agli operatori di rete che sono, generalmente, proprietari di siti e infrastrutture di trasmissione, anche se la possano essere affittate da società terze (tower company) , attività per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo non essendo servizi di comunicazione elettronica. Nel caso di operatori nazionali verticalmente integrati (abilitati cioè sia alla gestione della rete che alla fornitura di programmi) la legge prescrive la separazione strutturale tra fornitore di contenuto e operatore di rete, cioè la gestione attraverso società separate, sia pure riconducibili allo stesso gruppo societario. Tale separazione è prevista solo per la televisione digitale terrestre e non riguarda altre piattaforme trasmissive quali il satellite e il cavo. In tale contesto occorre sottolineare che il regime vigente dal 2001 ha previsto, per tutti gli operatori analogici che hanno investito nel processo di digitalizzazione, il diritto a convertire ciascuna rete analogica in digitale su una base 'uno - a - uno' (a una rete analogica corrisponde una rete digitale). Questo diritto è stato un fattore fondamentale per spingere le aziende operanti a investire in una nuova, e di conseguenza, rischiosa, tecnologia, ed è stato il fattore trainante per il processo di digitalizzazione delle reti televisive italiane.

Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri

L'AGCOM intende introdurre un rigoroso limite al numero di reti televisive ottenibili da parte degli operatori esistenti al fine di assicurare analoghe opportunità di sviluppo a tutti i potenziali partecipanti alla gara e rendere effettiva la parità di trattamento, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione.

Trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale

L'AGCOM, in data 26 novembre 2009, visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle Sviluppo Economico 13 novembre 2008, tenuto conto delle innovazioni tecnologiche intervenute in materia di standard della radiofonia digitale terrestre, ha adottato, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.

Ulteriori disposizioni regolamentari

Il 31 gennaio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la delibera n. 666/08/CONS con la quale è stato approvato, da parte dell'Autorità, un nuovo Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.). In data 14 maggio 2009 sono state approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante "disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse", nella versione definitiva trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti in data 28 aprile 2009. Con delibera n. 405/09/CONS l'AGCOM ha adottato il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva e con delibera n. 406/09/CONS quello per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante "disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".



RAI: Rai Radio Televisione Italiana