Il male & la cura

collaborazione di Silvia Scognamiglio

Dall’entrata in vigore nell’agosto del 2017 del ddl Concorrenza anche in Italia le società di capitali possono finalmente diventare titolari di farmacie. È il modello americano e inglese, dove queste società dominano incontrastate il mercato. Catene da migliaia di punti vendita che, oltre ai farmaci, vendono dal cibo alle sigarette. E dove a farla da padrone è un imprenditore italiano: Stefano Pessina, il terzo uomo più ricco d’Italia, a capo di un impero da oltre 400 mila dipendenti e 115 miliardi di fatturato in 25 paesi. E che oggi punta a conquistare anche l’Italia. 

- 28/04/2021

Complemento di informativa
“Con riferimento al servizio televisivo «Il male & e la cura», andato in onda durante la puntata di Report del 1° aprile 2019, a seguito di approfondimenti e verifiche svolte con la collaborazione della società Alliance Healthcare Italia S.p.A. e l’ing. Stefano Pessina, abbiamo ritenuto corretto completare la puntata con alcune precisazioni e integrazioni a rettifica.

1. Operazione di acquisizione della catena inglese di farmacie ‘Boots’
A.
L’ing. Stefano Pessina, contrariamente a quanto affermato nel servizio di Report, fa sapere che nel Principato di Monaco passa circa la metà del suo tempo. Pertanto, non vi è alcuna anomalia o abuso sotto il profilo fiscale in relazione alla residenza presso il Principato di Monaco, di cui peraltro egli è cittadino.
B. Alliance ha acquisito la catena inglese di farmacie ‘Boots’ in modo del tutto legittimo sotto il profilo fiscale (anche se Report non ha mai inteso sostenere il contrario) tramite un’operazione di leveraged buyout. Pertanto, tenuto altresì conto delle imposte pagate dalle banche internazionali sui profitti ricavati dai finanziamenti concessi in funzione dell’acquisizione, il fisco inglese non “ci ha rimesso” dall’operazione, in relazione alla quale infatti le autorità competenti nulla hanno avuto da ridire o obiettare.

2. Operazione di fusione con Walgreens
A. La sanzione comminata dalla Securities and Exchange Commission americana “per informazioni fuorvianti” al mercato a cui ha fatto riferimento il servizio di Report non ha riguardato l’ing. Stefano Pessina, ma solo ex managers di Walgreens.
B. Le informazioni circa il reale obiettivo di EBIT per il 2016 sono state rivelate al pubblico prima che si svolgesse (in data 29 dicembre 2014) l’assemblea di Walgreens che ha deliberato l’acquisto del 55% di Boots. Pertanto, le “informazioni fuorvianti” richiamate durante il Servizio non hanno influito sulla decisione sostanzialmente unanime dei soci di Walgreens di approvare l’operazione con Boots.

3. ICM Holding
A. All’esito del procedimento penale scaturito dal fallimento delle società richiamate durante il Servizio (Apsia Med S.p.A. e Tepla Med S.p.A.), con sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 2 novembre 2001 l’ing. Stefano Pessina, come ricordato da Report, è stato assolto su richiesta dello stesso Pubblico Ministero, ma precisiamo «per non aver commesso il fatto». 
B. In particolare, la citata sentenza di assoluzione dell’ing. Stefano Pessina ha posto in evidenza che: (i) il trasferimento delle partecipazioni di Apsia Med S.p.A. e Tepla Med S.p.A. a ICM Holding è avvenuto per un corrispettivo rispettivamente di un miliardo e duecento milioni di lire, non per “per due lire”; (ii) tale corrispettivo era di particolare rilievo considerata la critica situazione economico-finanziaria delle due società (che tra il 1987 e 1989 avevano accumulato perdite per quasi 26 miliardi di lire); (iii) l’accordo di cessione delle partecipazioni stipulato con il cedente GEPI S.p.A. prevedeva la parziale riconversione del settore merceologico di riferimento, e cioè anche la produzione di musicassette, attività affine a quella già svolta, in Italia e all’estero, da altre imprese facenti capo a ICM Holding, la quale, per fatturato, era uno dei primi produttori mondiali di compact disc e cassette.
C. L’ing. Stefano Pessina fa presente che, diversamente da quanto riferito nel servizio, né Giuseppe né Antonello Prototipo sono stati il suo “braccio destro”. Inoltre, l’ing. Pessina non ha avuto alcun ruolo nella nomina di costoro quali componenti del Collegio Sindacale delle società in discorso.

4. Famiglia Cuzzocrea
L’ing. Stefano Pessina è del tutto estraneo alla vicenda giudiziaria che, stando a quanto riferito nel servizio, avrebbe riguardato i componenti della famiglia Cuzzocrea.

5. Finanziamenti per l’industrializzazione del mezzogiorno
Con sentenza del Tribunale di Napoli del 16 aprile 2007, l’ing. Stefano Pessina è stato assolto da tutte le accuse rivolte (anche) nei suoi confronti in relazione al fallimento di talune società partecipate che avevano beneficiato di finanziamenti per l’industrializzazione del mezzogiorno. Precisamente, la sentenza testé richiamata afferma quanto segue: «il consulente di parte nell’interesse del Pessina» ha sostenuto «con motivazioni di obiettiva consistenza … l’assoluta buona fede del Pessina, da un lato mai interessatosi dell’amministrazione delle varie società da lui finanziate, dall’altro impegnatosi seriamente e con esposizione patrimoniale rilevante nella buona riuscita delle varie iniziative, rimettendoci alla fine nove miliardi di lire investiti nei vari progetti e prestando personalmente una controgaranzia di ben ventitré miliardi di lire»; «il Pessina non risulta aver esercitato atti di amministrazione di fatto delle società». Inoltre, durante l’istruttoria del procedimento è stato accertato che l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati è stato decisamente superiore alle somme dei contributi pubblici erogati.
L’ing. Stefano Pessina precisa inoltre che in ICM Holding e in tutte le società in questione egli deteneva partecipazioni di minoranza.

6. Approvazione d.d.l. concorrenza 2017
Non vi è alcuna evidenza del fatto che il Gruppo Alliance o l’ing. Stefano Pessina o la dott.ssa Ornella Barra abbiano in qualche modo influito sul percorso legislativo che nel 2017 è infine sfociato nell’approvazione del d.d.l. concorrenza 2017.

7. Farmacie Essere e Benessere
A. Nel ricorso per concordato preventivo ex art. 161, co. 6, l.fall. presentato da Essere Benessere S.p.A., poi omologato nel luglio 2016 dal Tribunale di Milano, le cause della crisi vengono ricondotte a vicende che non hanno nulla a che vedere con Alliance.
B. Essere Benessere S.p.A. è stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza del 3 luglio 2018 n. 7487, la quale ha sancito la risoluzione per inadempimento - per motivi ai quali Alliance è del tutto estranea - del concordato preventivo omologato nel luglio 2016. Pertanto, né Alliance né l’ing. Stefano Pessina hanno avuto alcun tipo ruolo nella causazione del dissesto del Gruppo Essere Benessere, e anzi Alliance ha perso milioni di euro di crediti vantati nei suoi confronti. 
C. Quanto alle ulteriori società del Gruppo Essere Benessere, Alliance non è in alcun modo responsabile della loro crisi, ma ha prestato alle farmacie in questione un aiuto essenziale per superarla a seguito delle vicende che avevano travolto il Gruppo; inoltre, le farmacie hanno liberamente accettato l’aiuto prestato, tanto è vero che una di esse ha liberamente scelto di seguire un diverso percorso senza ricorrere all’intervento di Alliance”.