Regolamento giochi La fortuna fa 90, la macchina della fortuna, lottotre

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l’art.7 comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;

Visto l’atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni, ed al Decreto Direttoriale 15 novembre 2000;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il Decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l’art.11 quinquiesdecies, comma 4, del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248;

Visto il Decreto Direttoriale del 18 ottobre 2005 con il quale sono state confermate le estrazioni del gioco del lotto nel numero di tre settimanali, nei giorni di martedì, giovedì e sabato;

 

 

 

 

Visto l’art. 1 – comma 89 - della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale “il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta, le innovazioni da apportare al gioco del lotto aventi ad oggetto, in particolare: a) …omissis..; b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al lotto, introdotti dall'articolo 11 -quinquiesdecies, comma 4, del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; c) …omissis..;
Visto il Decreto Direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per più concorsi consecutivi;

Visto il Decreto legge. del 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge    n. 77 del 24 giugno 2009 ed, in particolare, l’art. 12 comma 1 lettera b) che dispone con decreti direttoriali la possibilità di adozione di “ulteriori modalità di gioco del lotto, nonché giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere”;

Visto il Decreto Direttoriale n. 26120/giochi/Ltt del 13 luglio 2009 con il quale il “10eLOTTO” è stato individuato come modalità di gioco del lotto, con possibilità anche di utilizzare più estrazioni giornaliere;
Considerata la possibilità di individuare un nuovo gioco opzionale e complementare al gioco del lotto;
Considerata l’opportunità di una maggiore diffusione della visibilità delle estrazioni del gioco del lotto e di incrementare, proprio attraverso un gioco opzionale e complementare, da svolgersi anche mediante una trasmissione televisiva, la raccolta di tutte le modalità del gioco del lotto, per le finalità di cui al citato art. 12 del Decreto legge 39/2009;
Vista la manifestazione d’interesse indetta con nota n.41817 del 30 ottobre 2009 per la realizzazione di un programma televisivo collegato alle estrazioni del gioco del lotto;
Vista la nota di risposta della RAI – Radiotelevisione italiana- unica emittente che ha proposto un format adeguato alle richieste effettuate;
Considerato che il concessionario del servizio del gioco del lotto automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco, è tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzato per consentire, nei tempi previsti, l’introduzione della nuova formula di gioco:

 

DECRETA

 

Articolo 1
(oggetto)

  • Per garantire le entrate previste dal Decreto legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 è istituita la nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del lotto denominata “LOTTOTRE”.
  • E’ possibile partecipare al “LOTTOTRE” solo dopo aver effettuato una giocata a qualsiasi modalità del gioco del lotto.
  • In sede di prima applicazione sono escluse le giocate effettuate ai sensi del Decreto Direttoriale 13 luglio 2009; con successivo atto del Direttore per i giochi sarà data notizia della possibilità di partecipare anche dopo aver effettuato una giocata al “10eLOTTO”.
  • La giocata a qualsiasi modalità del gioco del lotto non comporta obbligatoriamente la partecipazione al gioco “LOTTOTRE”.
  • L’esercizio di tale forma di gioco e' affidato all'attuale concessionario del gioco del lotto.

 

Articolo 2
(posta di gioco)

  • L’importo della giocata al “LOTTOTRE” è fissato inizialmente in € 1,00, e non può comunque superare il massimo di € 50,00.
  • Con successivi provvedimenti del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione, sarà comunicata la possibilità di aumentare la posta di gioco con incrementi di € 0,50 fino al massimo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Articolo 3
(modalità di gioco)

  • Il gioco “LOTTOTRE” si compone di due parti :

a)   con la giocata al “LOTTOTRE” si partecipa direttamente alla sorte “TRE“ descritta al successivo art. 4;
b)   la giocata del “LOTTOTRE” consente anche la partecipazione, non obbligatoria, alla parte del gioco attuato con modalità telefoniche interattive, in un programma televisivo secondo le modalità di cui al successivo art.5.

Articolo 4
(modalità della sorte TRE)

  • La sorte “TRE” è data dal confronto dei 3 numeri pronosticati e presenti sullo scontrino con i numeri estratti sulla ruota Nazionale del concorso di riferimento.
  • In sede di prima applicazione i numeri pronosticati saranno generati direttamente dal sistema di gioco. Con apposito atto del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione, sarà data notizia della possibilità per i giocatori di scegliere i numeri da pronosticare.
  •  Le categorie di vincita alla sorte “TRE”, derivanti dalla corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti, sono 3.
  • I premi di ciascuna categoria di vincita sono i seguenti:
    • 1 numero corrispondente                     2,1277 volte la posta          
    • 2 numeri corrispondenti                        21,2766 volte la posta
    • 3 numeri corrispondenti                        1.063,8298 volte la posta
  • I premi di cui al precedente punto 4 non sono cumulabili tra di loro e, pertanto, si vince solo il premio massimo conseguito.
  • Alle vincite si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del lotto, così come stabilite dall’art .1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Articolo 5
(condizioni per la partecipazione alla trasmissione televisiva)

  • I giochi di cui al presente decreto effettuati durante la trasmissione televisiva sono riservati ai possessori di una giocata ad una modalità di gioco del lotto.
  • La giocata al “LOTTOTRE” consente la partecipazione in esclusiva per lo meno ad uno dei giochi previsti durante la trasmissione collegata alle estrazioni del gioco del lotto.
  • Le giocate utili per la partecipazione ai giochi durante la trasmissione televisiva, di cui al presente decreto, sono quelle relative all’ultimo concorso del lotto precedente alla data della messa in onda della trasmissione stessa.
  • Sono ritenute utili per la partecipazione ai giochi televisivi le giocate relative alle modalità del “10eLOTTO” con estrazione immediata e ad intervallo di tempo, di cui all’art. 2 del Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009 lettere b) e c), effettuate nelle giornate nelle quali è accettata la raccolta relativa al concorso del lotto immediatamente precedente la data della messa in onda della trasmissione, con esclusione delle giornate nelle quali la raccolta del concorso è stata anticipata ai sensi del Decreto 4 dicembre 2008.

 

Articolo 6
(schedina di gioco)

  • Per partecipare alla formula di gioco “LOTTOTRE” il giocatore, dopo aver compilato sulla schedina la parte relativa alla giocata del lotto, deve comunicarlo a voce al ricevitore ovvero barrare la casella riportante la dicitura “LOTTOTRE” .
  • Con atto del Direttore per i giochi sarà comunicata l’introduzione della schedina riportante la predetta dicitura.

 

Articolo 7
(scontrini)

  • Lo scontrino relativo alla giocata del “LOTTOTRE” viene emesso solo successivamente a quello della giocata a qualunque modalità di gioco del lotto, previa conferma a terminale da parte del ricevitore.
  • Il ricevitore, prima di confermare la giocata al “LOTTOTRE”, è tenuto a verificare, insieme al giocatore, l’esattezza della giocata alla quale la stessa è collegata. Nel caso in cui la giocata al gioco del lotto risulti errata o incompleta, non è consentito confermare la giocata al “LOTTOTRE” ma è fatto obbligo al ricevitore di procedere all’annullamento ed alla riemissione della giocata corretta al gioco del lotto, prima di emettere quella al “LOTTOTRE”.
  • Lo scontrino di gioco riporta necessariamente:
    • la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
    • i numeri generati ovvero scelti dal giocatore;
    • il riferimento obbligatorio della sorte “TRE” alla Ruota Nazionale.
    • l’importo giocato;
    • eventuali comunicazioni al giocatore.
  • Lo scontrino riporta, oltre a quanto contenuto nel punto 3 del presente articolo, anche la data e/o il concorso del lotto di riferimento.
  • Gli scontrini emessi costituiscono l’unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite alla sorte “TRE”.
  • Lo scontrino riportante una giocata al gioco opzionale non può essere mai annullato.
  • Nel caso in cui la stampa di una giocata al “LOTTOTRE” risulti errata o incompleta, il ricevitore è tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino in sostituzione di quello errato.

 

Articolo 8
(giochi televisivi riservati a tutte le giocate del lotto)

  • I giochi riservati ai possessori di scontrini di qualsiasi modalità del gioco del lotto, di cui al presente decreto, sono “LA MACCHINA DELLA FORTUNA” e “LA FORTUNA FA NOVANTA”.
  • Per partecipare al gioco ci si deve prenotare, telefonicamente o tramite sms, nel tempo che intercorre tra il “via” -fissato alle ore 19,45 - e lo “stop”; dall’archivio delle giocate prenotate, la Commissione estrarrà rispettivamente, per ciascuno dei giochi, 20 codici identificativi di scontrini, secondo le modalità riportate al successivo art.12.
  • I giocatori estratti e contattati telefonicamente, qualora dimostrino il possesso dello scontrino, potranno partecipare rispettivamente ai due giochi, di cui all’art. 9 e all’art.10.

 

Articolo 9
(Gioco: LA MACCHINA DELLA FORTUNA)

  • Il gioco “La Macchina della fortuna” utilizza un contenitore nel quale sono inseriti n. 940 tagliandi uguali che celano tre differenti colori e n. 60 tagliandi uguali ai precedenti che celano Jolly di tre diversi colori, suddivisi secondo la seguente tabella:

 

TAGLIANDI

NUMERO

Bianco

470

Jolly Bianco

30

Verde

280

Jolly Verde

20

Rosso

190

Jolly Rosso

10

 

  • Qualora risulti necessario prevedere un maggiore o minore numero di tagliandi i medesimi dovranno costituire un multiplo o un sottomultiplo del totale e mantenere nella suddivisione la proporzione indicata nella suddetta tabella.
  • I tre differenti colori, contenuti nei tagliandi, si riferiscono a domande di diverso grado di difficoltà cui corrisponde un diverso premio:

LIVELLO

COLORE

JOLLY

PREMIO NETTO

Facile

Bianco

Bianco

€   500,00

Medio

Verde

Verde

€ 1.000,00

 Difficile

Rosso

Rosso

€ 1.500,00

  • Con meccanismi di assoluta casualità al giocatore sarà attribuito un tagliando.
  • Il gioco consiste nel rispondere alle domande scelte dalla Commissione, riferite al colore dei tagliandi sopra riportati, e relative ad argomenti di cultura generale, di attualità o folclore, ovvero attinenti il gioco del lotto.
  • La risposta esatta alla domanda rivolta determina l’assegnazione del premio corrispondente al livello di difficoltà secondo la tabella di cui al comma 2.
  • In caso di risposta inesatta, al concorrente verrà assegnato un premio, pari a        € 250,00, qualora il titolo idoneo alla partecipazione alla trasmissione secondo le modalità di cui all’art. 5 sia uno scontrino del “LOTTOTRE”, ovvero pari ad € 100,00.
  • Il rinvenimento del Jolly, di cui alla descritta tabella, di uno dei colori previsti darà diritto al corrispondente premio di cui al comma 2 senza rispondere ad alcuna domanda.
  • Al gioco di cui al presente articolo parteciperanno n.1 concorrente nei giorni di estrazione e n. 2 concorrenti nei giorni di non estrazione.
  • Qualora per motivi eccezionali, oggettivi e imprevedibili non risulti possibile la partecipazione al gioco dei concorrenti estratti, ai medesimi, aventi diritto a giocare, sarà attribuito un premio di € 250,00.
  • I premi di cui al presente articolo sono al netto delle ritenute previste dall’art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  • Con provvedimento del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione, potranno essere modificate le modalità del gioco che non impattino sul numero e l’entità dei premi individuati.

 

Articolo 10
(Gioco: LA FORTUNA FA NOVANTA)

  • Il gioco si avvale di elementi scenici identificabili tramite simboli non numerici e occultanti i numeri da 1 a 90.
  • Lo scopo del gioco è riuscire a realizzare, con uno o più degli elementi scenici scelti dal giocatore, il numero 90.
  • Il giocatore ha a disposizione un numero non limitato di tentativi per raggiungere il numero 90, attraverso la somma dei numeri contenuti negli elementi scenici prescelti.
  • L’individuazione del numero 90 al primo tentativo farà vincere il premio di             € 10.000,00.
  • Il raggiungimento del numero 90 attraverso la somma dei numeri contenuti negli elementi scenici prescelti farà vincere il premio di € 5.000,00.
  • Negli altri casi il giocatore può decidere di fermarsi e non scoprire ulteriori elementi scenici. In tal caso, e sempre che la somma dei numeri scoperti non sia superiore a 90, al giocatore sarà attribuito un premio pari a dieci volte la somma dei numeri contenuti negli elementi scenici predetti.
  • Qualora la somma dei numeri scoperti superi il numero 90 al giocatore non sarà attribuito alcun premio.
  1. Se il concorrente che parteciperà al gioco non si aggiudicherà alcun premio, secondo le modalità sopradescritte, qualora il titolo idoneo alla partecipazione alla trasmissione, secondo le modalità di cui all’art.5, sia uno scontrino del “LOTTOTRE”, avrà comunque diritto ad un premio di € 250,00. ovvero, negli altri casi, di € 100,00.
  • Al gioco di cui al presente articolo parteciperanno n. 1 concorrente nei giorni di estrazione e n. 2 nei giorni di non estrazione.
  • Gli elementi scenici prescelti da ciascun giocatore non saranno disponibili per i concorrenti che giocano successivamente durante la medesima puntata.
  • Qualora per motivi eccezionali, oggettivi e imprevedibili non risulti possibile la partecipazione al gioco dei concorrenti estratti, ai medesimi, aventi diritto a giocare, sarà attribuito un premio di € 250,00.
  • I premi di cui al presente articolo sono al netto delle ritenute previste dall’art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  • Con provvedimento del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione, potranno essere modificate le modalità del gioco che non impattino sul numero e l’entità dei premi individuati.

 

Articolo 11
(gioco riservato ai possessori di scontrini del “LOTTOTRE”)

  • Il gioco riservato ai possessori di scontrini del “LOTTOTRE” è denominato “MOLTIPLICATRE”.
  • Il giocatore, in possesso di uno scontrino del “LOTTOTRE” utile secondo quanto previsto dal precedente art. 5, può prenotarsi telefonicamente o tramite sms, nel tempo che intercorre tra il “via”-fissato alle ore 19,45- e lo “stop”, per partecipare al gioco di cui al comma 1. Dall’archivio delle giocate prenotate per il suddetto gioco, la Commissione estrarrà n. 10 codici identificativi di scontrini, secondo le modalità indicate al successivo art.12.
  • Il giocatore estratto e contattato telefonicamente, qualora dimostri il possesso dello scontrino, potrà vincere l’importo di € 2.500,00 per ogni euro giocato, secondo le seguenti modalità alternative:
    • se lo scontrino con il quale ha effettuato la prenotazione risulti già vincente secondo quanto previsto dall’art.4;
    • qualora vi sia corrispondenza, quanto meno di un numero, tra quelli presenti sullo scontrino prenotato e i cinque individuati, rispettivamente per ciascuna trasmissione, dalla Commissione di vigilanza sull’intero tabellone di riferimento del concorso del lotto precedente alla messa in onda di ciascuna trasmissione.
  • Nei casi in cui gli scontrini non risultino riportanti neanche uno dei numeri individuati secondo le modalità di cui al comma precedente, il giocatore estratto e contattato telefonicamente, qualora dimostri il possesso dello scontrino, vince l’importo di € 1.000,00 per ogni euro giocato.
  • Qualora il giocatore estratto non abbia riportato una vincita secondo quanto previsto ai commi precedenti, la Commissione potrà contattare altri giocatori, secondo le modalità previste nel successivo art. 12, per consentire progressivamente la partecipazione al gioco.
  • Per ogni trasmissione sarà consentita, comunque, una sola vincita secondo le modalità di cui al presente articolo.
  • Il giocatore che abbia riportato la vincita, secondo quanto descritto al comma 3 ovvero al comma 4, potrà inoltre moltiplicare la vincita.
  • A tal fine, dal medesimo contenitore di cui all’art.9, al giocatore sarà attribuito con meccanismi di assoluta casualità un tagliando. A seconda del colore del tagliando sarà determinata la vincita:

 

COLORE

MOLTIPLICATORE

Bianco

1

Verde

2

Rosso

4

Jolly Bianco

10

Jolly Verde

20

Jolly Rosso

40

  1. Al gioco di cui al presente articolo parteciperà n.1 concorrente sia nei giorni di estrazione sia in quelli di non estrazione.
  • Qualora per motivi eccezionali, oggettivi e imprevedibili non risulti possibile la partecipazione al gioco del concorrente estratto, al medesimo, avente diritto a giocare, sarà attribuito un premio di € 1.000,00.
  • I premi di cui al presente articolo sono al netto delle ritenute previste dall’art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  • Con provvedimento del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione, potranno essere modificate le modalità del gioco che non impattino sul numero e l’entità dei premi individuati.

 

Articolo 12
(modalità per partecipare ai giochi televisivi)

  • Per partecipare a tutti i giochi televisivi, previsti dal presente decreto, da svolgersi durante la trasmissione in onda su RAIDUE tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 20,00 denominata “Il lotto alle otto”, valgono le regole di seguito descritte.
  • La partecipazione ai giochi di cui al comma 1, è consentita esclusivamente nei giorni, che non possono essere comunque superiori a 200 su base annua, di effettiva messa in onda della trasmissione abbinata ai giochi medesimi.
  • La partecipazione ai giochi si effettua attraverso una chiamata da rete fissa al numero 894004 o inviando un sms al numero 48313. Eventuali modifiche alla numerazione, dovute all’adeguamento alle determinazioni delle autorità competenti del settore, saranno comunicate sul sito istituzionale dell’Amministrazione e dovranno avere adeguato risalto durante le trasmissioni televisive collegate ai giochi di cui al presente decreto.
  • Chiamando da rete fissa il numero 894004 i giocatori, seguendo le istruzioni fornite, digiteranno il codice a 14 cifre riportato sullo scontrino. Il costo della telefonata è di € 0,30, IVA compresa. Il servizio sarà accessibile solo dalla rete dei gestori che decideranno di aderire all’iniziativa salvo le determinazioni delle competenti autorità del settore.
  • Inviando un sms al numero 48313, i giocatori digiteranno il numero a 14 cifre riportato sullo scontrino. Per ogni sms inviato riportante un codice valido (al costo del proprio piano tariffario applicato dal gestore telefonico aderente all’iniziativa) il giocatore riceverà un sms informativo di conferma al costo di       € 0,30, IVA inclusa. In caso di estrazione, i giocatori saranno contattati all’utenza telefonica dalla quale è stato inviato l’sms. Il servizio sarà accessibile solo dalla rete dei gestori che decideranno di aderire all’iniziativa, salvo le determinazioni delle competenti autorità del settore.
  • All’individuazione dei concorrenti, come sopra specificato, si procederà nel modo seguente: durante la trasmissione, per ciascun tipo di gioco di cui agli articoli 9, 10 e 11, la Commissione provvederà all’estrazione, nel numero rispettivamente previsto,dei codici identificativi degli scontrini fra tutte le telefonate e gli sms pervenuti entro lo “stop” complessivo alle prenotazioni ovvero relativo a ciascun tipo di gioco. Ogni estrazione si riferirà esclusivamente ai giochi per quella specifica puntata della trasmissione e non sarà consentito, per alcuna ragione, lo spostamento ad una puntata differente.
  • Dopo l’estrazione dei codici, si procederà a contattare telefonicamente, rigorosamente in ordine di estrazione, ai numeri di utenza dai medesimi forniti, i giocatori nel numero stabilito per tipo di gioco e per giornata, al fine di espletare il preliminare ed immediato controllo del possesso dello scontrino e di acquisire la disponibilità per la partecipazione al gioco in tale puntata della trasmissione televisiva. I codici dei vincitori di ciascuna puntata non parteciperanno alle successive estrazioni per gli altri giochi delle puntate successive e non potranno cumulare vincite all’interno della stessa puntata.
  • I concorrenti, così individuati per ciascuno dei tipi di gioco di cui agli artt. 9, 10 e 11 nel numero ivi stabilito, parteciperanno telefonicamente alla trasmissione per effettuare, in modalità interattiva, il gioco per il quale risultano estratti.
  • Nel caso in cui l’utenza telefonica chiamata dovesse risultare occupata, oppure non vi fosse risposta dopo cinque squilli, verrà effettuato un ulteriore tentativo con intervallo di almeno 15 secondi. Qualora l’ulteriore tentativo non avesse esito secondo le modalità sopradescritte, si procederà a contattare, sempre rigorosamente in ordine di estrazione, le utenze corrispondenti ai codici successivamente estratti per l’individuazione degli aventi diritto a partecipare ai giochi.
  • Qualora, dopo il buon esito delle operazioni suddette prima dello svolgimento del gioco, la telefonata subisca, per qualsiasi motivo, un’interruzione, si procederà a un tentativo per ripristinare la comunicazione. Il tentativo si intenderà andato a vuoto se il numero chiamato risulterà occupato oppure senza risposta dopo cinque squilli. In tal caso, qualora i tempi della trasmissione lo consentano, si procederà ad individuare un nuovo giocatore, rigorosamente in ordine di estrazione, tra quelli estratti per il rispettivo gioco, come sopra specificato e secondo le modalità sopradescritte. Qualora anche tale tentativo risultasse infruttuoso, i premi relativi a tale gioco non saranno assegnati.
  • Qualora, dopo l’inizio dello svolgimento del gioco, la telefonata subisca, per qualsiasi motivo, un’interruzione, si procederà a un tentativo per ripristinare la comunicazione. Il tentativo si intenderà andato a vuoto se il numero chiamato risulterà occupato oppure senza risposta dopo cinque squilli. In tal caso al giocatore saranno assegnati solo i premi minimi, indicati per singolo gioco          -€ 250,00 per i giochi di cui agli articoli 9 e 10 ed € 1.000,00 per il gioco di cui all’art. 11, al netto delle ritenute previste dall’art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, - ovvero i premi già vinti, qualora di importo superiore.

 

 

  
Articolo 13
(vigilanza sulle estrazioni)

1.   La Commissione di vigilanza, prevista dall’art. 39 del D.P.R. 17 agosto 1990, n. 303, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1990, n. 560, procederà agli adempimenti di cui all’art. 11, comma 3 lettere b) e c).
2.   La Commissione redigerà apposito verbale che conterrà il riferimento ai cinque numeri da utilizzare per ogni trasmissione di riferimento e lo consegnerà, in busta chiusa, al competente Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il successivo inoltro ai rappresentanti della Commissione di cui al successivo articolo, incaricati nelle trasmissioni di riferimento.
3.   Per la sola attività di vigilanza di cui al presente articolo i membri della Commissione, in numero non inferiore a tre compreso il Presidente, possono essere individuati con apposito Decreto Direttoriale fra tutti i dirigenti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e si avvalgono di un apposito Ufficio di segreteria nominato con successivo provvedimento del Direttore per i giochi.

Articolo 14
(Commissione)

  • Tutte le operazioni svolte durante la trasmissione saranno effettuate sotto il controllo della Commissione, nominata con successivo provvedimento del Direttore per i giochi.
  • La Commissione redigerà apposito verbale delle operazioni con indicazione, per ciascun codice identificativo di scontrino, dei premi vinti durante la trasmissione.
  • Non potrà essere riscossa alcuna vincita, per i giochi televisivi di cui al presente decreto, che non sia stata riconosciuta nel verbale della Commissione.

 

Articolo 15
(riscossione delle vincite)

  • In un’apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del lotto sono pubblicate le vincite relative alla sorte di cui all’art. 4.
  • Qualora lo scontrino utilizzato per la partecipazione ai giochi televisivi risulti vincente, lo stesso è l’unico titolo per la riscossione del premio corrispondente.
  • Lo scontrino che risulti vincente in uno dei giochi televisivi, anche se vincente per la sorte “TRE” - se riferito al “LOTTOTRE” - o a qualunque altra sorte del gioco del lotto - se riferito ad altre modalità di gioco - è presentabile, per la riscossione, unicamente presso la Soc. Lottomatica ovvero presso qualsiasi sportello della banca concessionaria attualmente individuata in Intesa San Paolo.
  • Le modalità e i termini per la riscossione delle vincite al gioco opzionale e complementare “LOTTOTRE”, ivi comprese quelle derivanti da giochi televisivi, sono identici a quelli previsti per il gioco del lotto.

 

 

 

Articolo 16
(raccolta del gioco)

  • La raccolta del gioco “LOTTOTRE” si effettua con le stesse modalità e gli stessi orari del gioco del lotto.

Articolo 17
(importo complessivo minimo di vincita)

  • La formula di gioco opzionale “LOTTOTRE” deve restituire ai giocatori, su base annua, vincite non inferiori al 50% del totale delle poste di gioco. Nel caso in cui il valore cumulato delle vincite effettivamente realizzate e pagabili sia inferiore, sono disposte, con apposito provvedimento direttoriale, idonee misure correttive, in grado di assicurare la restituzione in vincite di non meno del 50% delle somme giocate, da attuare con modalità e tempi adeguati per permettere, entro l’anno successivo, il raggiungimento, su base annua, del valore di restituzione stabilito.
  • Al fine di assicurare la restituzione ai giocatori di vincite dell’importo complessivo minimo, nella gestione finanziaria del gioco del lotto, definita negli articoli 37 e 38 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni, deve essere data evidenza contabile dell’ammontare progressivo delle giocate effettuate e dell’ammontare progressivo delle vincite realizzate nel corso dell’anno, relativamente al gioco “LOTTOTRE”, con riferimento a ciascuna chiusura della raccolta.

 

Articolo 18
(obblighi del Concessionario)

  • Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della formula di gioco “LOTTOTRE”, è tenuto:

 

    • a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;
    • a sviluppare il sistema di estrazione degli scontrini prenotati per la partecipazione ai giochi di cui agli artt. 9, 10 e 11;
    • a garantire la progettazione, la stampa e la distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza del gioco da parte dei giocatori;
    • a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del lotto le schedine di gioco che consentano la partecipazione al gioco opzionale e complementare;
    • ad effettuare annualmente la pubblicità e la promozione del gioco, con iniziative e modalità strettamente integrate rispetto a quelle del gioco del lotto, nell'ambito degli investimenti, previsti per la promozione e pubblicità del gioco, dall'art. 8, comma 2, del Decreto Direttoriale 15 novembre 2000;
    • a sostenere la fase di lancio della formula del gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresì, tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto del gioco sul mercato;
    • a calcolare il proprio compenso secondo quanto previsto dall’art.21 D.M. 8 novembre 1993 e successive modificazioni e, pertanto, secondo gli scaglioni calcolati sulla raccolta complessiva di tutte le modalità di gioco del lotto;
    • a produrre una specifica rendicontazione della formula di gioco “LOTTOTRE”, con le stesse modalità previste per il gioco del lotto e con le integrazioni che si rendessero necessarie;
    • a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’ambito delle proprie attività di controllo, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessaria od utile ai fini dei controlli stessi;
    • a custodire, sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonché i supporti sui quali sono registrati;
    • a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco ed al controllo del suo corretto andamento.

Articolo 19
(norma di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del lotto.

Articolo 20
(entrata in vigore)

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal giorno della pubblicazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Ferrara

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