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IL QUADRO NORMATIVO e regolamentare

Il corso del 2011 è stato caratterizzato dagli interventi legislativi di disciplina del settore radiotelevisivo di seguito illustrati.

Passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre

L’art. 4 del D.L. 31 marzo 2011 n. 34, come modificato dall’art. 25, comma 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha stabilito che il termine per delineare il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011. La norma precisa che il Ministro dello Sviluppo Economico provvederà all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive entro il 30 giugno 2012.

Lo stesso Ministro, con decreto dell’11 maggio 2011 ha modificato, per sopraggiunte considerazioni di natura tecnica, il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, rimodulando il secondo semestre 2011 (passaggio definitivo in Liguria, Toscana e Umbria, Marche, Abruzzo e Molise) e il primo semestre 2012 (passaggio definitivo in Basilicata e Puglia, Sicilia e Calabria). Successivamente, con D.M. 15 settembre 2011, è stato posticipato al primo semestre 2012 il passaggio definitivo in Abruzzo e Molise.

Con ulteriori decreti, il Ministro ha stabilito il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre in Liguria a partire dal 10 ottobre 2011 ed entro e non oltre il 2 novembre 2011 (D.M. 24 giugno 2011), in Toscana, Umbria e nelle province di La Spezia e di Viterbo a partire dal 3 novembre 2011 ed entro e non oltre il 2 dicembre 2011 (D.M. 24 giugno 2011), nelle Marche a partire dal 5 dicembre 2011 ed entro e non oltre il 21 dicembre 2011 (D.M. 24 giugno 2011), in Abruzzo e Molise, inclusa la provincia di Foggia, a partire dal 7 maggio 2012 ed entro e non oltre il 23 maggio 2012 (D.M. 14 dicembre 2011), in Puglia e Basilicata, incluse le province di Cosenza e Crotone, a partire dal 24 maggio 2012 ed entro e non oltre l’8 giugno 2012 (D.M. 14 dicembre 2011) e in Sicilia e Calabria a partire dall’11 giugno 2012 ed entro e non oltre il 30 giugno 2012 (D.M. 14 dicembre 2011).

Assegnazione delle frequenze - Beauty Contest

Come è noto, nell’aprile del 2009, l’Autorità ha adottato la delibera n. 181/09/CONS recante criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, in cui è stato previsto lo svolgimento di una gara per l’assegnazione di frequenze idonee a esercire cinque reti televisive terrestri in tecnologia digitale, oltre a un’eventuale rete per le trasmissioni televisive terrestri verso terminali mobili in tecnica Dvb-H.

A seguito dell’emanazione della delibera AGCOM n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010 e della pubblicazione del bando e del disciplinare di gara da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (8 luglio 2011), Rai, in data 6 settembre 2011, ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura.

Con decreto direttoriale del 20 gennaio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha sospeso per 90 giorni lo svolgimento delle procedure relative alla gara per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto Beauty Contest).

Trasmissione di contenuti agli utenti finali

L’Autorità, nella delibera n. 24/11/CONS del 20 gennaio 2011, ha stabilito la proroga, fino al 31 dicembre 2012 (o comunque sino al completamento dello switch-off), degli obblighi in capo a Rai e RTI previsti nella precedente delibera n. 159/08/CONS, in materia di: accesso, uso di determinate risorse di rete, trasparenza, non discriminazione e separazione contabile, al fine di facilitare la realizzazione delle reti trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti e di rendere effettivo lo sviluppo in tempi ragionevoli di dette reti, regolando l’offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi da parte degli operatori esistenti che già dispongono di reti di estesa copertura sul territorio nazionale.

Canone di abbonamento speciale

Verifica del pagamento del canone

L’art. 17 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. e convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che le imprese e le società devono indicare nella relativa dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone.

Televoto

Con la delibera n. 38/11/CONS del 3 febbraio 2011, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto. L’obiettivo principale della nuova disciplina è quello di assicurare agli utenti più trasparenza sul complessivo funzionamento del servizio e soprattutto sulla sua affidabilità. Fra le nuove regole si segnalano in particolare: la possibilità per gli utenti di conoscere le caratteristiche essenziali del televoto almeno 7 giorni prima dell’inizio della trasmissione, compresi i recapiti per eventuali segnalazioni o reclami; l’esclusione dei voti provenienti da centralini, call center o comunque da sistemi ripetitivi di invio, che alterano l’effettiva rilevazione delle preferenze espresse; i nuovi limiti di voto giornalieri e settimanali; la disciplina dei costi del servizio; il riparto di responsabilità tra operatore telefonico, gestore della piattaforma tecnologica, emittente televisiva.

Produttori indipendenti

Opere europee

Con la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, l’AGCOM ha approvato il Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, stabilendo che Rai, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservi alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20% del tempo di trasmissione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo, inoltre, è tenuta a destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all’offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizio.

Diritti secondari

Con la delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011, l’AGCOM ha regolato i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, stabilendo che Rai, come gli altri fornitori di servizi di media, è tenuta ad adottare una propria procedura di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti con i produttori televisivi, garantendo che i rapporti stessi si svolgano secondo i principi di equità e non discriminazione e che la negoziazione dei singoli diritti avvenga in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.

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RAI: Rai Radio Televisione Italiana