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IL QUADRO NORMATIVO e regolamentare

Il corso del 2010 è stato caratterizzato dagli interventi legislativi di disciplina del settore radiotelevisivo di seguito illustrati.

D.Lgs. 15-3-2010 n. 44 recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.

Il 30 marzo 2010 è entrato in vigore il d.lgs. n. 44/2010, recante l’attuazione della Direttiva 2007/65 (direttiva servizi media audiovisivi) con la quale si è inteso adeguare la disciplina comunitaria sulla radiotelevisione al progresso tecnologico ed ai cambiamenti in corso nel mercato audiovisivo. Come è noto, la disciplina che ha regolamentato il sistema radiotelevisivo pubblico e privato in Italia nell’ultimo quinquennio è dettata dal Testo Unico dei servizi dei media radiotelevisivi e radiofonici, d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, la cui versione originaria recepiva la Direttiva europea c.d. “televisione senza frontiere”.
Con la Direttiva “servizi di media audiovisivi, che modifica la Direttiva “televisione senza frontiere”, si è inteso, pertanto, armonizzare a livello comunitario l’attività del settore radiotelevisivo adeguandolo allo sviluppo tecnologico (caratterizzato dalla convergenza tra telecomunicazioni, media e tecnologia dell’informazione) e di mercato, tenendo anche conto delle novità introdotte sul piano normativo dalle direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche. Di seguito, si illustrano le principali novità introdotte dal provvedimento in oggetto nel Testo Unico, rinominato Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito, TUSMAR):

• la prestazione dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari: nel comma 1 dell’art. 2 del Testo Unico viene introdotta la nozione di “servizio di media audiovisivo”, che comprende sia servizi di tipo lineare (forniti, indipendentemente dalla modalità trasmissiva, per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi) sia non lineari (forniti, indipendentemente dalla modalità trasmissiva, per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta, sulla base di un catalogo di programmi organizzato dal fornitore di servizi di media).
Sono esclusi dalla nozione di servizio di media audiovisivo i servizi prestati nell’esercizio di attività non economiche come i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse. La tradizionale tripartizione fornitore di contenuti/operatore di rete/fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato contenuta nel Testo Unico è stata sostituita da quella operatore di rete/fornitore di servizi di media/fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato. Nel Testo Unico, come modificato dal Decreto Romani, la responsabilità editoriale del fornitore di servizi di media (la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo) viene definita, nell’art. 2, comma 1 lettera h), “l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta”.
All’art. 2 comma 1 lettera b) del TUSMAR si stabilisce l’esclusione dalla definizione di “fornitore di servizi di media” delle persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

• titoli abilitativi: nel nuovo sistema è prevista l’autorizzazione ministeriale, rilasciata ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), per l’attività di operatore di rete (art. 15 del Testo Unico), di fornitore di servizi interattivi associati e di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite (art. 31 del TUSMAR).
Parimenti, il Ministero rilascia l’autorizzazione per la fornitura di contenuti audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri (art. 16), per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo (art. 21).Invece, l’autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010 (art. 21 comma 1-bis). Inoltre, l’autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite (art. 20) e l’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta (art. 22-bis) è rilasciata dall’AGCOM;

• comunicazione commerciale audiovisiva: il decreto introduce, in aggiunta alla definizione tradizionale di pubblicità televisiva e di televendita, una definizione più ampia di comunicazione commerciale audiovisiva facendovi rientrare, tra le diverse forme, anche le sponsorizzazioni, le televendite e gli inserimenti di prodotti. In relazione ai limiti di affollamento pubblicitario, l’art. 12 del Decreto Romani detta una nuova disciplina, sostituendo l’art. 38 del TUR: viene stabilito che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte di RAI non può eccedere il 4 per cento dell’orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora (comma 1);

• diritti secondari e produzione audiovisiva europea: nel sistema previgente, ai sensi del comma 4 dell’art. 44 del Testo Unico, ai produttori indipendenti dovevano essere attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi. Nel nuovo art. 44 del Testo Unico la nozione di diritto residuale è sostituita con quella di diritto secondario, che il fornitore di servizi di media deve riconoscere al produttore indipendente, sulla base di regolamento dell’Autorità che stabilisce i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell’opera da parte dei produttori indipendenti. Rimangono invariate, invece, le disposizioni inerenti alle cosiddette “quote di emissione” e alle “quote di investimento”. Pertanto, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, è tenuta a riservare una quota minima del 20% del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni e a destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all’offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;

• protezione della proprietà intellettuale on-line: con l’art. 6 del decreto legislativo (che aggiunge l’art. 32-bis al Testo Unico) si è dettata una disciplina specifica a tutela della proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi, infatti, devono assicurare il pieno rispetto dei principi e dei diritti previsti dalla legge sul diritto d’autore (l. n. 633/41 e successive modifiche), indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi, e devono operare nel pieno rispetto dei diritti d’autore e di quelli connessi. Tale previsione comporta, alla luce della definizione di servizi di media audiovisivi, l’estensione degli obblighi contenuti nell’art. 6 anche a tutti i servizi di diffusione continua in diretta o live streaming, alle trasmissioni televisive su Internet o webcasting ed al video quasi su domanda o near video on demand veicolati mediante siti Internet, compreso l’obbligo di astenersi dal trasmettere programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi;

• eventi di particolare rilevanza e brevi estratti di cronaca: gli artt. 7 e 8 del Decreto Romani introducono nel TUSMAR due nuovi articoli, il 32-ter e il 32-quater, in base ai quali si stabilisce, da un lato, che l’AGCOM compili, con propria deliberazione, una lista degli eventi considerati di particolare rilevanza, per i quali deve essere assicurata la diffusione in chiaro.
Dall’altro, si attribuisce all’AGCOM il compito di disciplinare la trasmissione da parte di un’emittente di estratti di eventi di grande interesse pubblico già trasmessi in via esclusiva da un’altra emittente televisiva;

• tutela dei minori: il decreto legislativo di recepimento contiene al suo art. 9 alcune importanti indicazioni di carattere operativo volte ad accrescere il grado di tutela dei minori. In particolare, sono previste apposite misure volte ad evitare che i minori possano assistere a trasmissioni che si caratterizzano per la presenza di contenuti nocivi.

Ulteriori disposizioni regolamentari

Trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico

Con la delibera n. 667/10/CONS, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell’art. 32-quater del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Nel suddetto provvedimento è riconosciuto a tutte le emittenti televisive, anche analogiche, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalità di trasmissione in chiaro o criptato e dall’ambito territoriale, il diritto di utilizzare brevi estratti di cronaca: l’utilizzo di immagini dell’evento per i brevi estratti di cronaca è consentito, nel limite della durata complessivamente non superiore ai tre minuti per ciascun evento, esclusivamente nell’ambito dei notiziari, anche in edizioni successive, a partire da un’ora dalla conclusione dell’evento fino a 48 ore dalla conclusione dello stesso.

Pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali

Con la delibera 243/10/CSP, l’AGCOM ha definito i criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali.
Al fine di assicurare la massima conoscenza e trasparenza delle valutazioni dell’Autorità, la delibera indica le modalità e la frequenza del monitoraggio dei telegiornali andati in onda nell’intero arco di programmazione con riferimento ai periodi non elettorali o referendari e durante le campagne elettorali.

Prestazione dei servizi lineari e non lineari

Con la delibera N. 606/10/CONS, l’AGCOM ha approvato il regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Per quanto di interesse, viene stabilito, tra l’altro, che ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre, via satellite o di distribuzione via cavo, in possesso del relativo titolo abilitativo in corso di validità, è consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi all’Autorità e al Ministero ed inclusiva anche dei dati tecnici necessari, la ritrasmissione simultanea integrale su altri mezzi di comunicazione elettronica, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti. Con la delibera n. 607/10/CONS, invece, è stato approvato il regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’art. 22-bis del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Assegnazione delle frequenze

Con la delibera 497/10/CONS sono state pubblicate le procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, nonché misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza tra gli operatori.

Piano di numerazione automatica dei canali

Con la delibera n. 366/10/CONS è stato approvato dall’AGCOM il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, recante le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre.



RAI: Rai Radio Televisione Italiana